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BREVI CONSIDERAZIONI IN ORDINE AL CORRETTIVO IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

  • Immagine del redattore: stefania ramoino
    stefania ramoino
  • 4 mar
  • Tempo di lettura: 2 min


Correttivo alla Riforma Cartabia)
Correttivo alla Riforma Cartabia)

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, numero 216 (il cosiddetto Correttivo alla Riforma Cartabia) - vigente dal 25 gennaio 2025 - l’istituto della Mediazione civile e commerciale ha subito ulteriori modifiche, che hanno avuto il pregio di chiarire taluni aspetti per lungo tempo controversi.

Tra le novità più rilevanti introdotte dal Correttivo vi è sicuramente la durata del procedimento di mediazione, che ora è di sei mesi, prorogabile, dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

Precisato che detto temine non è soggetto a sospensione feriale e che la proroga deve risultare da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso, il legislatore prevede che, per le mediazioni demandate e per quelle disciplinate all’art. 5, comma 2, il termine di durata sia di sei mesi, prorogabile per una sola volta di ulteriori tre mesi.

Altra novità meritevole di essere evidenziata riguarda la forma della delega per la partecipazione all’incontro di mediazione, su cui tanto hanno dibattuto dottrina e giurisprudenza nel corso degli anni.

Sappiamo, infatti, che taluni Tribunali, smentiti per altro dalla Suprema Corte, hanno ritenuto, forse con eccessivo formalismo, che la parte potesse farsi rappresentare in mediazione solo conferendo al terzo o al proprio avvocato una procura speciale notarile.

Ebbene, il comma 4 bis dell’art. 8 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, numero 28 novellato, prevede ora che la delega per la partecipazione all’incontro di mediazione sia conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata, contenente gli estremi del documento di identità del delegante.

In altre parole, il Correttivo chiarisce finalmente come la sostituzione e la rappresentanza della parte in mediazione siano possibili mediante il rilascio di una semplice procura speciale sostanziale, che è in ogni caso cosa diversa dalla tradizionale procura alle liti.

Solo qualora con l’accordo le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti previsti dall’art. 2643 cc (cfr. art. 11, comma 7), la delega dovrà essere rilasciata con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Da ricordare, infine, che il delegato dovrà consegnare al mediatore, oltre alla delega, anche copia non autenticata del proprio documento di identità.

Il Correttivo è intervenuto anche in materia di Mediazione in modalità telematica (cfr. art. 8 bis), prevedendo che, laddove le parti acconsentano a che la mediazione si svolga telematicamente, gli atti del procedimento dovranno essere sottoscritti digitalmente nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82.

Una volta che le parti abbiano apposto la loro firma, il mediatore, verificatane la validità e l’integrità, sottoscrive a sua volta (sempre digitalmente) il verbale e ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati.

Un’ultima novità normativa merita in questa sede di essere richiamata, per le conseguenze processuali che da essa deriveranno.

L’art. 11, comma 4 bis, prevede che, ove la mediazione si concluda senza conciliazione, la domanda giudiziale dovrà essere proposta nel termine di decadenza di cui all’art. 8, comma 2, decorrente, si badi bene, dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.


    

   

 
 
 

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