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LA CESSIONE DEI CREDITI IN BLOCCO E L’ISCRIZIONE ALL’ALBO EX ART. 106 TUBCorte di Cassazione a Sezioni Unite decreto 17 maggio 2024, numero 13749

  • Immagine del redattore: stefania ramoino
    stefania ramoino
  • 10 nov 2024
  • Tempo di lettura: 4 min



La Corte di Cassazione, con il decreto 13749 del 17 maggio 2024, è tornata ad affrontare la vexata quaestio relativa alla necessità che il servicer, nell’ambito della cessione dei credit in biocco, debba o meno essere iscritto all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB.

Il tutto su sollecitazione del Tribunale di Brindisi, che, con l’ordinanza 16 aprile 2024, ha inteso sollevare ulteriori questioni rispetto a quelle già esaminate dalla Suprema Corte con la nota ordinanza numero 7243 del 18 marzo 2024.

Rilevando, infatti, come l’articolato e crescente apparato rimediale di contrasto al riciclaggio, specie di provenienza sovranazionale, ponga il problema della sorte del contratto di cessione di grandi quantità di crediti a fronte di corrispettivi di particolare entità, specie quando intervenga fra due soggetti entrambi non iscritti nell’albo ex art. 106 TUB e, dunque, non qualificati né vigilati né conformati nel proprio assetto organizzativo, il giudice brindisino ha richiesto alla Cassazione di “pronunciarsi sulla validità o meno del contratto di cessione stipulato con soggetto non iscritto al registro ex art. 106 TUB alla luce della normativa antiriciclaggio di fonte interna e comunitaria, così come del generale principio di trasparenza.

I quesiti sollevati dal Tribunale di Brindisi sono stati conseguentemente affrontati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con decreto 17 maggio 2024, numero 13749, che ha sostanzialmente ribadito i principi già sanciti nella pronuncia resa dalla Cassazione con l’ordinanza 7243 in commento, introducendo però ulteriori argomenti meritevoli di essere evidenziati.

Osserva preliminarmente tale pronunciamento come la questione non presenti il requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza di legittimità si rinviene l’enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente.

E quali sono questi precedenti aventi valenza nomofilattica ?

L’ordinanza 20 febbraio 2024, numero 4427, della Terza Sezione della Corte di Cassazione e naturalmente l’ordinanza 7243 che ci occupa.

Nello specifico

. a mente del primo pronunciamento, al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell’art. 106 TUB, non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l’anticipazione di denaro o altra utilità.

Al di là della fattispecie concreta sottostante e della tipologia di credito ceduto (relativa ad una cessione del credito spettante, nei confronti di una compagnia aerea, al trasportato, ex art. 7 del regolamento CE n. 261 del 2004),

tale decisione appare significativa perché distingue la semplice operazione di cessione del credito dalla vera e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale- si ribadisce - sorge l’obbligo di iscrizione all’albo degli intermediari finanziari.

Osserva la Suprema Corte che, nella vicenda oggetto dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Brindisi, seppur vi siano plurime cessioni del medesimo credito ipotecario, nondimeno nessun cessionario ha elargito alcun servizio di finanziamento nei confronti dei mutuatari, essendosi, ciascuno, limitato ad acquisire la titolarità del credito per procedere al suo incasso, direttamente o a mezzo di una diversa società mandataria;

. a mente del secondo pronunciamento (l’ordinanza 7243 cioè), il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità (e non rilevano in alcun modo da un punto di vista processuale), in quanto l’art. 2, comma 6, della legge 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica -come si è più volte detto - è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali.

Per la Cassazione entrambe le decisioni testé richiamate delineano un quadro convergente e forniscono precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo, l’una, i presupposti per l’applicazione dell’art. 106 TUB (obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari), e, l’altra, l’esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito.

Osservano le Sezioni Unite che, ai sensi dell’art. 363-bis cpc, quando il dubbio ermeneutico sollevato è in realtà risolvibile senza gravi difficoltà, non vi è spazio per l’intervento preventivo della Corte di cassazione.

Infatti, la ratio del rinvio pregiudiziale consiste nell’affrontare questioni giuridiche di rilevante complessità che, per il loro carattere di novità, richiedano l’intervento nomofilattico preventivo della Corte al fine di orientare, fin da subito, i giudici di merito.

Alla luce di quanto testé osservato, i Giudici di legittimità hanno di contro rinvenuto nell’ordinanza di rimessione il tentativo del Tribunale di Brindisi di voler porre in discussione l’approdo cui è giunta la Suprema Corte, trasformando il rinvio pregiudiziale in un improprio meccanismo rivolto a riconsiderare o a censurare, sotto questo o quel profilo, decisioni già adottate in sede di legittimità.

Poiché, dunque, la novità della quaestio iuris deve ritenersi esclusa dalla presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti, la Corte conclude dichiarando, ex art. 363 bis cpc, inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Brindisi con l’ordinanza in oggetto.



 
 
 

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