NOVITA’ DELLA RIFORMA CARTABIA IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
- stefania ramoino
- 22 lug 2024
- Tempo di lettura: 3 min

Si vogliono qui esporre le novità più rilevanti della Riforma CARTABIA in materia di Mediazione civile e commerciale.
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Quanto alla procedura,
riconfermati e ribaditi i principi generali di
. deformalizzazione degli atti e del procedimento (artt. 3, comma 3, e 8, comma 2, del decreto legislativo 28 del 2010);
. obbligo dell’assistenza tecnica in caso di mediazione c.d. obbligatoria;
. riservatezza sia esterna (artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010), che interna (art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 del 2010 novellato),
- in ordine alla durata, meritano di essere richiamati:
. l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010, a mente del quale “Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti”
e
. l’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010, a mente del quale “All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salva diversa concorde indicazione delle parti”.
- in ordine alle modalità di svolgimento della mediazione:
. l’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 28 del 2010, stabilisce che “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione”, salvo poi prevedere, ma solo “in presenza di giustificati motivi”, la possibilità di delegare un rappresentante, che sia però a conoscenza dei fatti e sia munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
In proposito, lungamente si è dibattuto - e lungamente continuerà a dibattersi (non avendo la Cartabia affrontato la questione) - circa la forma della delega da conferire al terzo, se possa essere cioè una mera procura speciale sostanziale o debba essere una più formale procura speciale notarile, fermo il fatto che - e su questo il consenso è unanime - non è comunque sufficiente la tradizionale procura alle liti con firma della parte autenticata dal suo avvocato.
. l’art. 8, comma 6, del decreto legislativo 28 del 2010 statuisce che “Al primo incontro il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione”.
Con la Riforma pertanto al primo incontro le parti sono già entrate in mediazione e saranno quindi chiamate a pronunciarsi circa la sua prosecuzione o meno.
Ragion per cui, chiosa il comma 6 dell’art. 8 novellato, “Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.
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Quanto alle sanzioni
queste sono contenute all’art. 12 bis del decreto legislativo 28 del 2010, il quale prevede
. al primo comma, che, ove la parte non partecipi senza giustificato motivo al primo incontro, il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;
. al secondo comma, che, ove la mediazione costituisca condizione di procedibilità, il giudice condanni la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro sempre senza giustificato motivo al versamento allo Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
. al terzo comma, che, nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, possa altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
. al quarto ed ultimo comma, che, sempre nei casi di cui al comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.
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